PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.
(Ripudio della guerra).

      1. La realizzazione di un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, di cui all'articolo 11 della Costituzione, non può essere perseguita facendo ricorso allo strumento della guerra.
      2. Per «guerra» si intende qualunque intervento armato di uno o più Stati che, a causa del ricorso massiccio alla violenza, sia idoneo a provocare la morte, la mutilazione o il ferimento di persone innocenti o a produrre distruzioni indiscriminate o a causare gravi alterazioni dell'ambiente naturale.
      3. La difesa della patria, di cui all'articolo 52 della Costituzione, si esercita nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 51 dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Art. 2.
(Prevenzione dei conflitti).

      1. L'Italia coopera alla soluzione pacifica delle controversie internazionali, a norma del capo VI dello Statuto dell'ONU.
      2. Fino a quando non avranno attuazione gli articoli 43, 45 e 47 dello Statuto dell'ONU, l'Italia potrà fornire soltanto formazioni non armate, nonché contingenti militari per il mantenimento della pace («caschi blu») con il consenso delle parti interessate. I relativi accordi dovranno essere autorizzati dalle Camere in conformità all'articolo 80 della Costituzione.

 

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Art. 3.
(Inammissibilità di ulteriori
interventi armati).

      1. Le Forze armate italiane non possono compiere interventi militari all'estero in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.
      2. I fatti commessi nel corso di operazioni militari all'estero, eseguite in violazione delle disposizioni di cui sopra, sono regolati dal diritto penale comune.
      3. I fatti illeciti e le conseguenze dannose connesse ad operazioni militari non possono essere sottratti al sindacato giurisdizionale.

Art. 4.
(Armi vietate dalle convenzioni
internazionali).

      1. In attuazione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ratificato ai sensi della legge 24 aprile 1975, n. 131, della Convenzione che vieta la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi batteriologiche e tossiche, ratificata ai sensi della legge 8 ottobre 1974, n. 618, della Convenzione che mette al bando la produzione, lo sviluppo e l'immagazzinamento delle armi chimiche, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496, sono vietati la produzione, l'introduzione e il transito nel territorio nazionale delle armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la loro fornitura ai Paesi esteri.
      2. Il divieto di cui al comma 1 si estende alle mine anti-uomo, alle bombe a grappolo, ai proiettili e alle munizioni all'uranio impoverito e a ogni altro sistema d'arma il cui uso sia vietato dalle convenzioni internazionali.
      3. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, le violazioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 435 del codice penale.

 

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Art. 5.
(Cooperazione con la
Corte penale internazionale).

      1. L'Italia fornisce piena collaborazione all'attività della Corte penale internazionale, istituita a Roma il 17 luglio 1998, ai sensi degli articoli 88 e seguenti dello statuto istitutivo della medesima Corte, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
      2. È fatto divieto di stipulare accordi internazionali volti a sottrarre i cittadini di Paesi terzi alla giurisdizione della Corte penale internazionale.